Le ipotesi di modifica del codice della strada “a favore di
pedoni e ciclisti” proposte dall'ANCI hanno destato clamore e qualche
polemica.
La bozza è stata discussa in commissione trasporti del senato ed è
finalmente disponibile il testo ufficiale che può fugare dubbi su
possibili interpretazioni.
Premessa
La bicicletta è un mezzo di trasporto che gioca il suo ruolo nel sistema
della mobilità delle persone con pari dignità e con straordinari
vantaggi ambientali ed economici. La bicicletta deve pertanto poter
circolare con piena sicurezza ed efficienza su tutte le strade sulle
quali a norma di codice è ammessa; ne va promossa la diffusione anche
perché più bici circolano per via e maggiore è la loro percezione e
sicurezza. Occorre procedere ad una revisione organica del Codice e
delle norme tecniche per favorire la mobilità ciclistica e pedonale in
città. Nella revisione devono essere coinvolti direttamente i
rappresentanti dell’utenza debole in quanto utenti della strada da
privilegiare. Il Codice deve ispirarsi esplicitamente ai principi di
mobilità sostenibile. Va ribadito sempre il principio di rispetto delle
regole al fine di salvaguardare salute e sicurezza di tutti gli utenti
della strada. In caso di incidente l’utenza debole va tutelata
attribuendo l’onere della prova al soggetto meno vulnerabile. Ma prima
di questo occorre valorizzare tutte le potenzialità che sono già scritte
nelle norme, per applicare da subito un cambiamento nella piattaforma
urbana a favore dei due pedali. ANCI vuole aprire un confronto con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per promuovere un
cambiamento delle regole che governano la gestione delle strade in
città; si vorrebbe partire dai piccoli accorgimenti già proponibili
senza necessità di peculiari riforme legislative intervenendo anche sui
DM 557/1999 circa la progettazione delle piste ciclabili e DM 5/2001
circa la progettazione delle strade, fino ad arrivare ad una revisione
organica del Codice della Strada.
Per una riforma legislativa, i temi che si intendono discutere sono le
proposte avanzate nella prima Conferenza nazionale della Bicicletta
(Milano, 2007) e rinnovate negli Stati Generali di Reggio Emilia (2012) A
seguito si delineano i punti che si propongono al confronto.
Modalità di applicazione delle regole esistenti o modifiche applicative:
Le questioni a seguito elencate appaiono, a prima lettura, dettagli;
eppure una interpretazione normativa eccessivamente prudente e
restrittiva ha sovente impedito sinora di attuare scelte tecniche che
possano effettivamente favorire la ciclabilità.
1. Corretta applicazione dell’art. 143 CDS L'articolo 143 del CdS
(Posizione dei veicoli in carreggiata) differenzia il comportamento dei
veicoli a motore, che devono circolare "..in prossimità del margine
destro..." della carreggiata (comma 1), da quella dei veicoli sprovvisti
di motore che devono circolare "..il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata.." (comma 2). Si richiede che questa differenza
di posizionamento, per nesso logico e conseguenziale, consenta di
tracciare una corsia ciclabile in continuità sino al margine di una
intersezione senza doverla arrestare anticipatamente per favorire la
manovra di svolta a destra da parte degli autoveicoli a motore, e se in
tal caso la segnaletica che delimita la corsia debba essere
tratteggiata.
2. “Casa avanzata”
L’esperienza internazionale ha dimostrato ampiamente che per mitigare il
conflitto fra velocipedi e veicoli a motore presso le intersezioni
semaforizzate è opportuno che i ciclisti, al segno verde, partano prima
degli altri veicoli e sgomberino rapidamente l’intersezione. Le
motivazioni di questa valutazione stanno proprio nella natura della
bicicletta. Sicché separare i due momenti di partenza dei veicoli
–soggetti più vulnerabili- offre ai ciclisti un istante in cui possano
sentirsi protetti rispetto agli altri veicoli in forte accelerazione;
viceversa rischiano sistematicamente di rimanere “stritolati” fra gli
autoveicoli, oltre a respirare tutti i gas di scarico degli stessi.
3. Regolazione normativa e segnaletica dell’itinerario ciclopedonale
L’art. 2 del CDS riporta: F-bis. ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada
locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza
intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada. Né il CdS, né il
regolamento, né il DM 5.11.2001 disciplinano in dettaglio come siano
regolati tali itinerari. Occorre chiarire quale cartello debba
installarsi all’inizio dell’itinerario F bis.
4. Corsia a preferenza ciclistica
Si richiede di poter segnalare in carreggiata una corsia ad uso
prevalente ciclistico, di larghezza omologa a quella di una pista
ciclabile monodirezionale (m.1,5). Ciò consentirebbe di identificare
corsie in corrispondenza e prossimità con le intersezioni dove il
transito sia prioritariamente ciclistico, assicurando continuità
ciclistica nelle fasi dell’intersezione, e disciplinando contestualmente
la corretta posizione dei velocipedi e degli altri veicoli.
5. Attraversamento ciclabile
La normativa vigente (art.40 CDS e 145 Regolamento) prescrive che “gli
attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la
continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione”. Si
richiede di confermare la possibilità di istituire tale attraversamento
anche quando la connessione sia fra percorsi stradali a circolazione
preferenziale ciclistica, ma non esclusiva, sovente in associazione a
quella pedonale: Area pedonale, ZTL, itinerari ciclopedonali, zone
residenziali, oppure anche fra una pista ciclabile e altro istituto come
appena indicato. L’obiettivo, come sempre, è quello di aumentare la
sicurezza del ciclista nelle intersezioni, comunque e sempre.
6. Lanterna semaforica di dimensioni ridotte – lanterna semaforica direzionale
Si richiede la possibilità di utilizzare lanterne semaforiche a
dimensione ridotta (come per i pedoni) anche per gli attraversamenti
ciclistici – ex art 168 c.12 del regolamento - , sia per ridurne
l’impatto e l’ingombro, sia per favorirne la visibilità all’occhio di
chi va in bicicletta che tende a guardare davanti e in basso, meno verso
l’alto. Va tenuto conto che il ciclista per solito viaggia a 17-18
km/h, raramente oltre i 25 km/h. La lanterna inoltre andrebbe ripetuta
anche sul lato opposto all’attraversamento per mantenere informato il
ciclista anche nella fase di attraversamento. In aggiunta si chiede di
poter realizzare, in analogia con altri paesi europei, lanterne
ciclistiche con l’aggiunta, sotto il pittogramma della bici, di una
freccia direzionale che disciplini il regime peculiare della svolta a
sinistra o a destra. Ciò consente di creare anche sulle piste ciclabili
corsie di indirizzamento a luce semaforica diversificata (esempio: verde
per chi va dritto e rosso per la svolta o viceversa).
7. Arredo delle zone residenziali
Occorre sviluppare una rete di zone residenziali, identificate dalla
fig. II.318, a cui si accompagni un adeguato limite di velocità 30 km/h o
inferiore: trattasi delle aree del centro storico e di altri quartieri
di viabilità locale, privi di strade di attraversamento (ovvero con
sistemi di circolazione non attraversanti). In essi si vuole favorire al
massimo la circolazione dell’utenza debole e indurre i conducenti degli
auto e moto veicoli a mantenere una andatura estremamente prudente e
moderata. Si vuole favorire la sosta e il riposo del pubblico, lo
sviluppo di attività di pubblico esercizio nella via, in generale il
passeggio, lo shopping, e momenti di incontro. Non è possibile, per
ragioni di sostenibilità finanziara, procedere ad ampio raggio alla
ripavimentazione integrale di tutti gli ambiti interessati, anche se
questo rimane un obiettivo amministrativo di medio periodo. D’altra
parte l’attesa dei tempi di reperimento delle risorse economiche
occorrenti risulterebbe incompatibile con l’urgenza di adottare simili
provvedimenti, ai fini ridurre la congestione e l’inquinamento, in
armonia con gli impegni internazionali assunti dal Paese. In via
sperimentale e in anticipazione di provvedimenti strutturali permanenti,
si chiede la possibilità, in questi casi, di limitare le corsie di
transito e sosta dei veicoli all’interno di carreggiate più ampie
mediante opportuna segnaletica marginale orizzontale, inserendo a non
meno di 50 cm da questa, non solo dissuasori di sosta, ma anche elementi
di arredo, ivi comprese fioriere, panchine, aree destinate ai “dehors”
dei pubblici esercizi, rastrelliere per le biciclette. Eventualmente, se
del caso, l’amministrazione sarebbe anche disponibile a ridurre
ulteriormente la velocità a 20 km/h.
8. Parcheggio a spina di pesce in mano sinistra
Per permettere di avere il margine destro libero da auto in sosta e
favorire la ciclabilità è utile, nelle strade locali e residenziali,
predisporre gli stalli di sosta veicolare in mano sinistra. Per favorire
la visibilità della via da parte del conducente del veicolo in
parcheggio quando deve avviarsi, sarebbe utile disporre gli stalli a
spina di pesce riflessi rispetto a quelli attualmente previsti dal
regolamento CdS. Cioè disposti in modo che il veicolo venga parcheggiato
in retromarcia. In questo modo, al momento della uscita, il veicolo non
deve compiere manovre con scarsa visibilità, ma ha immediata percezione
di chi marcia sulla via.
Modifiche legislative
1. Limite a 30 Km/h Il limite di velocità in ambito urbano va posto a 30 Km/h, con eccezione della viabilità principale come individuata dagli strumenti di pianificazione di settore.
E’ stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio che tale riduzione
abbatte l’incidentalità senza ridurre il tempo lordo di uno spostamento
urbano.
2. Doppio senso di circolazione per le biciclette : la
circolazione in doppio senso per le biciclette nei sensi unici è sempre
ammessa quando i limiti di velocità sono posti a 30 Km/h, anche in
presenza della sosta sul lato sinistro della carreggiata, senza vincoli
di larghezza minima, recependo quanto già sperimentato a livello locale e
normato in altri paesi europei.
3. Obbligatorietà d’uso : l’uso delle piste ciclabili andrebbe reso facoltativo,
può essere reso obbligatorio ove sussistano gravi motivi di sicurezza
(es. pluricorsie) e deve poter contare su piste e corsie realizzate a
standard pieno e il cui uso non porti a penalizzazioni. Deve essere
previsto un adeguato codice segnaletico circa l’obbligatorietà delle
piste.
4. posizione del ciclista: In corsia Il ciclista non è obbligato a stare sul bordo della carreggiata qualora
sia necessario per questioni di sicurezza, in particolare può
allontanarsi dal ciglio per fondo sconnesso, o dalle auto in sosta. Nel
caso la geometria della strada non consenta il sorpasso delle biciclette
in sicurezza, questo va vietato. Analogamente a quanto normato
all’estero (es. bande ciclabili), le corsie ciclabili devono poter
essere attraversate dagli altri veicoli, in particolare in
corrispondenza delle intersezioni.
5. Infortunio in itinere: Lo spostamento in bici
casa-lavoro e per ragioni di servizio deve essere riconosciuto
dall’INAIL alla pari del trasporto pubblico.
6. Moderazione del traffico: Il CdS e la normativa relativa alla
progettazione delle opere di moderazione del traffico va aggiornata
prevedendo dispositivi altrove normati con relative specifiche tecniche.
7. Monitoraggio e sicurezza stradale: Devono essere
redatti, attuati e verificati i piani della sicurezza stradale urbani
secondo la normativa europea. È necessario modificare ed integrare
l’attuale sistema di raccolta ed elaborazione dei dati
sull’incidentalità al fine di renderli pienamente utilizzabili,
significativi ed immediatamente disponibili alle Amministrazioni per le
analisi relative agli eventi che in particolare coinvolgono gli utenti
deboli.
8. Piano Generale della Mobilità Ciclistica (PGMC) Occorre
prevedere a livello nazionale l’adozione di un Piano Generale della
Mobilità Ciclistica (PGMC) nel quale vengano definiti gli obiettivi di
sviluppo dell’uso della bicicletta, come mezzo di trasporto e per la
pratica del cicloturismo.
9. Parcheggio negli spazi condominiali. Modifica della
normativa vigente per superare il limite ad oggi esistente della
necessità di una delibera specifica adottata dall’assemblea condominiale
per poter parcheggiare la bicicletta negli spazi comuni.
10. Segnaletica ciclabile. È necessario definire la
segnaletica di direzione da utilizzare per i percorsi ciclabili urbani
ed extraurbani attualmente non prevista dal Codice della Strada.
11. Ciclabilità ed IVA L’Agenzia delle Entrate è
intervenuta chiarendo che le piste ciclabili costruite in ambito urbano
sono opere di urbanizzazione. Sarebbe opportuno che tale affermazione,
unitamente a tutte le opere di moderazione del traffico e di
trasformazione della piattaforma stradale connesse, venisse confermata
in testo legislativo e che il servizio bike sharing (come quello del car
sharing) fosse identificato in legge, come è in realtà, un sistema di
trasporto pubblico locale (soggetto quindi al campo di applicazione IVA
conseguente). Senza sostanziali costi aggiuntivi per lo Stato, gli
EE.LL. disporrebbero quindi di una risorsa aggiuntiva per realizzare
ciclabilità.